CONDIZIONI GENERALI DI AFFARI

 In base alle disposizioni della Legge sul brokeraggio immobiliare (OG 107/07), Rapidus doo di Tar emana le seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DI AFFARI
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Condizioni generali di affari

Le presenti Condizioni generali di affari contengono disposizioni in particolare su quanto segue:
• brokeraggio immobiliare,
• tipi di contratti di brokeraggio immobiliare, la loro stipulazione, esecuzione e risoluzione
• i diritti e gli obblighi dell’ Agente del Cliente,
• la commissione dell’ Agente.
Articolo 2

Ai fini delle presenti Condizioni di affari, alcuni termini hanno il seguente significato:
  1. L'intermediazione immobiliare è compiuta dall’Agente e concerne il collegamento del Cliente ad una Terza Parte, negoziamenti, preparazioni e stipulazioni degli affari legali, cui oggetto è una transazione immobiliare, in particolare all'acquisto, alla vendita, alla sostituzione, alla locazione, e simili.
  2. L’ Agente è una società commerciale (nome dell'agenzia) per servizi e commercio, che svolge l'attività dell’ Agenzia immobiliare, cioè, dell’ agente immobiliare.
  3. Il Cliente è un'entità fisica o giuridica, domestica o estera che stipula un contratto di intermediazione immobiliare con l’Agente (venditore, acquirente, locatore, locatario e altri possibili partecipanti alla transazione immobiliare).
  4. La Terza Parte è una persona che l’ Agente intende collegare con il Cliente per negoziare la conclusione degli accordi legali cui una certa proprietà è il soggetto.
  5. L’ immobiliare è lotto di terreno, insieme a tutto ciò permanentemente connesso alla terra o al di sotto del terreno in conformità con le disposizioni delle norme generali sulla proprietà e altri diritti reali.
Articolo 3

L’ Agente riceve o fa offerte per iscritto per concludere il Contratto di intermediazione immobiliare con il Cliente.

III. il Contratto di intermediazione immobiliare
Articolo 4

(1) In conformità con il Contratto di intermediazione immobiliare (di seguito: il Contratto), l’ Agente si impegna a cercare una terza parte per metterla in contatto con il Cliente riguardante la negoziazione e la conclusione di una specifica transazione legale sul trasferimento o sull'esercizio del diritto a un particolare immobiliare, e il Cliente si impegna a pagare una certa commissione di intermediazione se l'affare legale è chiuso.

(2) Il Contratto è stipulato per iscritto e per un periodo determinato. Il Contratto è considerato concluso quando firmato da entrambe le parti.

(3) Se l’ Agente e il Cliente non concordano sul periodo in cui il Contratto è concluso, esso si considera concluso per un periodo di 12 mesi e può essere prorogato più volte dopo l'accordo tra le Parti.

(4) Le disposizioni della Legge sugli obblighi civili si applicano ai rapporti reciproci tra l’ Agente e il Cliente.

Articolo 5

Contenuto del contratto
(1) Il Contratto specifica le informazioni sull'Agente, sul Cliente, sul tipo e sulla sostanza dell'attività per la quale l’ Agente è assunto, la commissione di intermediazione, la scadenza e le condizioni per il pagamento della commissione di intermediazione e qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto quando l’ Agente, d'intesa con il Cliente, svolge altri servizi in relazione all'attività oggetto dell'intermediazione.

(2) Il Contratto può contenere anche altre informazioni relative all’ affare intermediato.

Articolo 6

Il Contratto di intermediazione esclusiva

(1) Il Cliente può essere impegnato a non assumere alcun altro Agente per svolgere l’ affare, ovvero, non deve vendere il bene immobile da solo o in altro modo – Il Contratto di intermediazione esclusiva, quale obbligo deve essere espressamente concordato e l’ Agente deve avvertire specificamente il Cliente del significato e delle conseguenze legali di tale clausola.

(2) Se durante il periodo del Contratto di intermediazione esclusiva il Cliente conclude un affare legale tramite un altro Agente o da solo o in altro modo per il quale affare l’ Agente esclusivo ha ricevuto un ordine di intermediazione, deve pagare la commissione di intermediazione come se l’ Agente avesse mediato, o costi effettivi sostenuti durante la mediazione che non possono essere più alti della commissione di intermediazione per l’ affare mediato, la quale è concordata al momento della stipulazione del Contratto di intermediazione esclusiva.

Articolo 7

La risoluzione del Contratto di intermediazione esclusiva

(1) Il Contratto stipulato per un periodo definito si risolve alla scadenza del periodo contrattuale se l’ affare per il quale è stato mediato non è concluso in quel periodo o in caso dell’ annullamento di una delle parti. Se il periodo di preavviso non è esplicitamente previsto nel Contratto, il periodo di preavviso è di 8 giorni dal ricevimento dell'avviso.

(2) Il Cliente deve risarcire all’ Agente i costi sostenuti espressamente contratti per essere pagati esclusivamente dal Cliente.

(3) Se entro il periodo non superiore alla durata del Contratto, in seguito alla risoluzione del Contratto, il Cliente conclude un affare legale che è in primo luogo la conseguenza dell'attività dell’ Agente prima della risoluzione del Contratto, deve pagare all’ Agente l'intera commissione di intermediazione, salvo diversamente stipulato nel Contratto.

(4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla risoluzione del Contratto di intermediazione esclusiva.

IV. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

IV. I. GLI OBBLIGHI DELL’ AGENTE

Articolo 8

(1) In caso di mediazione o svolgimento di altre attività correlate all'affare oggetto dell'intermediazione, l ‘Agente deve agire con maggiore attenzione, secondo le regole e le pratiche (diligenza professionale).
(2) Quando pubblicizza su mezzi di comunicazione pubblici, o altri media scritti ed elettronici, nei suoi locali commerciali o altrove dove la pubblicità è consentita in relazione a un immobiliare oggetto dell’ affare, l’ Agente deve indicare la propria Società.
Articolo 9

L’ Agente deve eseguire in particolare quanto segue:

  1. tentare di cercare una terza parte per mantenere i contatti con il Cliente per la negoziazione e la conclusione di una specifica transazione legale,
  2. avviare al Cliente il prezzo medio di mercato di un immobiliare simile,
  3. ottenere e visionare i documenti comprovanti la proprietà o altri diritti reali sull’ immobiliare in questione,
  4. compiere le azioni necessarie per presentare l’ immobile sul mercato, pubblicizzare l’ immobile nel modo appropriato ed eseguire tutte le altre azioni concordate con il Contratto di intermediazione immobiliare che superano la presentazione normale, per la quale ha diritto a costi specifici pre-concordati,
  5. consentire la visita all’ immobiliare,
  6. mediare nei negoziati e cercare di stipulare il contratto, se obbligato a farlo,
  7. mantenere i dati personali del Cliente e seguendo l'ordine scritto del Cliente, mantenere come segreto aziendale le informazioni sull’ immobile per il quale media o legate all’ immobiliare per il quale media,
  8. se l'oggetto del Contrato è terreno, controllare lo scopo del terreno in questione in conformità con le norme sulla pianificazione territoriale relative al terreno,
  9.  comunicare al Cliente qualsiasi circostanza rilevante all’ affare previsto di cui è a conoscenza
  10.  o di cui dovrebbe essere a conoscenza.
Articolo 10

(1) Si ritiene che l’ Agente abbia trovato una terza parte da mettere in contatto con il Cliente per negoziare e concludere una specifica transazione legale se il Cliente è consentito a collaborare con la terza parte con cui negozia per concludere un affare legale, in particolare se:
  • porta o istruisce il Cliente a visitare l’ immobile in questione
  • organizza un incontro tra il Cliente e una terza parte per negoziare e concludere una specifica transazione legale
  • fornisce il nome, il numero di telefono o di fax o l'indirizzo della terza parte o fornisce la posizione esatta dell’ immobile desiderato.
(2) L’ Agente che svolge mediazione per un Cliente che desidera rimanere anonimo non ha alcun obbligo di rivelare l'identità del Cliente alla Terza Parte fino alla conclusione dell’ affare legale.

IV. II. GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE

Articolo 11
(1) Il Cliente dovrà eseguire in particolare quanto segue:

  1. stipulare il Contratto di intermediazione immobiliare o il Contratto di intermediazione esclusiva con l’ Agente,
  2. informare l’ Agente su tutte le circostanze rilevanti per la mediazione e fornire all’ Agente informazioni accurate sull’ immobile, mostrare permesso di ubicazione, licenza edilizia, o permesso di abitabilità per l’ immobile oggetto del Contratto se ne possiede uno e fornire all’ Agente una prova di adempimento del obblighi verso terzi.
  3. mostrare documenti all’ Agente che confermano la proprietà dell’ immobile o altri diritti reali sull’ immobile oggetto del Contratto e avvisare l’ Agente di tutti gli oneri registrati e non registrati sull’ immobile,
  4. consentire all’ Agente e alla terza parte la visita all’ immobile,
  5. fornire all’ Agente tutte le informazioni rilevanti relative all’ immobile, che contengono in particolare la descrizione e il prezzo dell’ immobile,
  6. il Cliente deve conservare in fiducia le offerte e le informazioni da parte dell’ Agente che potranno essere trasferite alla terza parte solo previo consenso scritto dell’ Agente e se il destinatario o il Cliente conosce l’ immobile offerto dall’ Agente, ne deve informare l’ Agente senza indugio,
  7. versare al l’Agente una commissione di intermediazione dopo la conclusione dell’ affare legale mediato, ovvero il contratto preliminare che lo obbliga a concludere l'attività legale mediata, salvo diversamente concordato,
  8. se espressamente concordato, compensare l’ Agente per i costi sostenuti durante l'intermediazione che superano i costi di intermediazione usuali,
  9. informare per iscritto il Broker su tutte le modifiche concernenti, l’affare per il quale l’Agente è autorizzato e in particolare sulle modifiche riguardanti la proprietà dell’immobile.

(2) Il Cliente non è obbligato ad avviare una procedura di negoziazione per la conclusione di un affare legale mediato con una terza parte trovata dall’ Agente, né concludere un affare legale, mentre la disposizione del Contratto che afferma altrimenti sarà dichiarata nulla.
Il Cliente sarà responsabile per i danni se non ha agito in buona fede ed è tenuto a rimborsare tutte le spese sostenute durante la mediazione, che non possono essere superiori alla commissione di intermediazione per l'affare mediato.

V. La commissione di intermediazione

Articolo 12

(1) L'importo della commissione di intermediazione è stabilito dal Contratto.

Articolo 13

Il diritto alla commissione di intermediazione

(1) L’ Agente ha il diritto alla Commissione al momento della conclusione dell'affare legale da lui mediato, o alla conclusione di un pre-contratto per l'affare legale da lui mediato, salvo diversamente concordato.
(2) L’ Agente non può richiedere il pagamento parziale della commissione in anticipo, ovvero prima di concludere un pre-contratto o un Contratto in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo. I costi dei servizi aggiuntivi relativi all’affare oggetto dell'intermediazione possono essere addebitati dal Broker per l’ importo dei costi effettivi se specificamente concordato tra l'Agente e il Cliente.

(3) Alla risoluzione del Contratto, l’ Agente ha il diritto alla commissione entro 12 mesi se non diversamente concordato e nei casi in cui il Cliente concluda un affare legale con la terza parte che è la conseguenza dell'attività dell’ Agente prima della risoluzione del Contratto di intermediazione immobiliare.

(4) L’ Agente ha il diritto al risarcimento se il coniuge, il convivente, il discendente o il genitore del Cliente conclude un affare legale mediato dall'intermediario con una terza parte che l’ Agente ha messo in contatto con il Cliente.

Articolo 12

L’ importo della commissione di intermediazione

La Commissione è addebitata come una percentuale del prezzo totale concordato ed è soggetta all’ IVA.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

(1) Le relazioni tra l’Agente e il Cliente non regolate dalle presenti Condizioni generali di affari, o dal Contratto, o dal Contratto di intermediazione esclusiva, saranno regolate indirettamente dalle disposizioni della Legge sull'intermediazione immobiliare o, in caso contrario, dalle Condizioni generali. del Contratto di intermediazione immobiliare e dalle altre disposizioni della Legge sugli obblighi civili.

(2) Le controversie eventuali saranno risolte dal tribunale competente di Parenzo.

Tar, il 1o gennaio 2014